Non ancora chiare le ricadute sanzionatorie.
L’obbligo dei professionisti di munirsi di POS , per consentire ai propri clienti di saldare le parcelle tramite pagamenti elettronici, continua a presentare incertezze.
Il Governo non ha ritenuto opportuno recepire le osservazioni formulate in materia nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che, oltre a paventare una delimitazione del campo di applicazione di tale obbligo, ne prospettava anche una sanzionabilità in via amministrativa con una somma fino a 30 euro.
Si ricorda che:
- ai sensi dell’originario art. 15 comma 4 del DL 179/2012 dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avrebbero dovuto accettare anche pagamenti effettuati attraverso “carte di debito”.
L’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 precisava che, con uno o più decreti ministeriali, sarebbero stati disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra.
In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali che avessero presentato un fatturato, nell’anno precedente a quello in corso del quale era effettuato il pagamento, superiore a 200.000 euro.
Con un successivo decreto – mai intervenuto – si sarebbero dovute poi individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli già fissati.
A partire dal 30 giugno 2014 la disciplina era divenuta applicabile nei confronti di tutti gli operatori coinvolti rispetto a richieste di pagamenti superiori a 30 euro.
Sulla materia è poi intervenuta la legge di stabilità 2016 che ha imposto l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito e sopprimendo qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi.
Inoltre i decreti ministeriali attuativi avrebbero dovuto prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Anche in ragione della mancata predisposizione di tali provvedimenti attuativi, la Commissione Finanze della Camera ha invitato il Governo a valutare l’opportunità di sostituire l’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 con un nuovo comma 5 dell’art. 15, precisando tra l’altro che le sanzioni amministrative, rimesse al prossimo DM, dovevano essere conformi a quanto stabilito dall’art. 693 c.p. (sanzione amministrativa fino a 30 euro).
Si tratta di osservazioni che il Governo non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione.