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Plusvalenze partecipazioni e dividendi al 26%

  • di Luigi Mondardini

    Unica tassazione , lo prevede la legge di bilancio 2018.

    Semplificazioni per la tassazione delle plusvalenze relative alle partecipazioni e per la tassazione delle plusvalenze. 
    Scompare la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate;  tutte saranno tassate con l’aliquota unica del 26% a titolo di imposta.
     
    Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l’imposta del 26% mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all’aliquota IRES come di seguito indicato: 
     
    - 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017); 
     
    - 49,72% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007  e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016); 
     
    - 40% per i dividendi formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007);
     
    Per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate , prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 viene prevista una norma transitoria  che impatta  sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1 gennaio 2018; fino al 2022 continuano  ad applicarsi le regole stabilite dal Mef con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in GU l'11.07.2017.
     
    Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.
     
    Anche in questo caso l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate.
     
    Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.
     

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