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Periodo feriale dal 1° al 31 agosto.

  • di Luigi Mondardini

    Quindi nel periodo sono sospesi di diritto numerosi adempimenti.

    Si ricorda ad esempio:
     
    - i termini per i ricorsi di primo e di secondo grado
    - le costituzioni in giudizio
    - il deposito di documenti, di memorie e così via.
     
    Un adempimento, in prevalenza un obbligo di pagamento, di solito deve essere eseguito entro il termine per il ricorso; trattandosi di  un termine processuale, anche l’adempimento  subisce la sospensione.
     
    Ad esempio le  somme derivanti da accertamenti esecutivi, che deve avvenire entro il termine per il ricorso .
    Occorre però porre attenzione:  solo se il legislatore  ha ritenuto di utilizzare la locuzione “entro il termine per il ricorso”, c’è la pausa estiva del mese di agosto, in caso contrario no.
     
    L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che  non opera alcuna sospensione per gli atti di rideterminazione delle somme emessi ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010; ad esempio:
     
    - a seguito di sentenza.
     
    - Per tutti gli accertamenti e gli avvisi di liquidazione relativi alle imposte indirette diverse dall’IVA ( registro, ipocatastali, tributo successorio e così via);
     
    - Per  gli atti dell’Agente della riscossione, in quanto il DPR 602/73 parla dei 60 giorni (o del diverso termine applicabile nella specie) e non del termine per il ricorso.
     
    In sostanza: niente pausa estiva  :
     
    - per  cartelle di pagamento : 60 giorni per il pagamento ex art. 25 del DPR 602/73)
    - le comunicazioni di ipoteca: 30 giorni per il pagamento ex art. 77 del DPR 602/73;
    - i preavvisi di fermo: 20 giorni per il pagamento ex art. 86 del DPR 602/73
    - le intimazioni di pagamento: cinque giorni per il pagamento ex art. 50 del DPR 602/73.
     
    Ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme  che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
     
    Qualora si rientri nella disciplina dei versamenti unificati, non c’è la pausa estiva,  ma opera  uno vero e proprio  slittamento al 22 agosto (il 20 cade di sabato) dei termini che scadono nel predetto lasso  temporale.
     

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