Gli importi, da versare entro lunedì, maggiorati dello 0,4% a titolo di interessi.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 il DPCM 3 agosto 2017 contenente il differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Entro lunedì 21 agosto 2017, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo saranno chiamati ad effettuare il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli REDDITI 2017, IRAP 2017 e dalle dichiarazioni IVA 2017 con la maggiorazione dello 0,4%.
Tra coloro interessati dal differimento anche i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR: si tratta dei soci di società di persone commerciali, dei collaboratori di imprese familiari, dei coniugi che gestiscono aziende coniugali, dei componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato), dei soci di società di capitali “trasparenti”.
Beneficiano della proroga anche i contribuenti che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” e il regime forfetario.
Entro il prossimo 21 agosto dovranno essere corrisposti gli importi, maggiorati dello 0,4%, relativi:
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell’IRPEF e dell’IRES, nonché delle relative addizionali;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell’IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti “minimi” e “forfetari”, cedolare secca), dell’IVIE e dell’IVAFE;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- all’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
- al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro;
- al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
- all’IVA per l’adeguamento 2016 agli studi di settore;
- al diritto annuale alle Camere di Commercio.
Il piano di rateazione va rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento di inizio della rateazione, il termine differito del prossimo 21 agosto, fine della rateazione, il 16 novembre 2017 per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero il successivo 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA.
Le rate successive alla prima dovranno essere corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA, o alla fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Per i contribuenti che, pur rientrando nell’ambito applicativo della proroga, hanno già posto in essere il versamento dilazionato delle somme dovute secondo le scadenze “originarie” (ossia lo scorso 30 giugno oppure lo scorso 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%), dovrebbero trovare applicazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia della Entrate con la risoluzione n. 69 del 21 giugno 2012: tali soggetti possono quindi continuare a seguire i piani di rateazione come sopra determinati, senza la necessità di adeguarli ai termini “differiti” dal DPCM 3 agosto 2017, in quanto l’adesione alla proroga in parola costituisce una facoltà, e non un obbligo, per il contribuente.