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Per le micro imprese bilancio ad hoc

  • di Luigi Mondardini

    Introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 2435-ter cod. civ.

    Secondo la disposizione appena introdotta, possono essere definite “micro-imprese” le imprese che, nel primo esercizio o successivamente, non superano due dei seguenti tre limiti:

     

    -         totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

    -         ricavi: 350.000 euro;

    -         dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.


    In presenza di tali condizioni ,le società possono godere di alcune semplificazioni potendo limitarsi alla compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

     

    In pratica non sono più richiesti:

    -         il rendiconto finanziario , che peraltro  diventa invece obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma non abbreviata;

    -         la Nota integrativa, a patto però che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali, nonché l’ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci;

    -         la Relazione sulla gestione, se  è indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell’esercizio.


    Nessuna semplificazione per le procedure di deposito del bilancio:  anche le micro-imprese dovranno depositare il bilancio presso il Registro delle imprese, entro il termine di 30 giorni dalla delibera dell’assemblea che approva il bilancio e pagando gli stessi diritti di segreteria e di bollo previsti per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

     
    In merito al momento dal quale la micro-impresa può avvalersi delle semplificazioni suindicate, in assenza di un chiarimento definitivo sul punto, si ritiene che , se la società non ha superato i previsti limiti nell’esercizio n e n+1, potrà redigere il bilancio per le micro-imprese solo nell’esercizio n+2, non potendo fruire del beneficio sin dal bilancio al 31.12.n+1.

     

     

     

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