Lo ha stabilito Consiglio dell’Unione con la decisione di esecuzione n. 1982 dell’8 novembre 2016.
L’Italia è autorizzata a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, una misura speciale di deroga alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE in tema di limiti alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di alcune tipologie di mezzi di trasporto e sulle spese connesse.
Per gli acquisti dei veicoli e per le spese connesse è stabilito che l’imposta possa essere recuperata solo parzialmente, in base a una percentuale prestabilita e fissata nella misura del 40%.
La limitazione riguarda il diritto di detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore (ad eccezione dei trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La limitazione citata non è applicabile ad alcune categorie di veicoli quali, ad esempio, i taxi, i veicoli utilizzati dalle scuole guida per la formazione, quelli destinati al noleggio o al leasing, quelli utilizzati dagli agenti di commercio.
Inoltre è previsto l’esonero, per i soggetti passivi IVA, dall’obbligo di contabilizzare, ai fini fiscali, l’utilizzo privato.
La norma impone limitazioni anche al diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese connesse a detti veicoli sia che si tratti di beni (quali, ad esempio, componenti e ricambi, carburanti e lubrificanti, ecc.), sia che si tratti di prestazioni di servizi (quali, ad esempio, custodia, manutenzione, riparazione, ecc.).