Si impone una valutazione sulla convenienza di tale “regime”
Con il 2019 alle porte, sale l’attesa per le numerose novità previste; in particolare:
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la così detta “pace fiscale”;
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l’estensione del regime forfetario già in vigore
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l’obbligo di fatturazione elettronica.
In tema di regime forfettario si deve subito evidenziare come dal 1° gennaio 2019 potranno accedervi i contribuenti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi professionali in misura non superiore a 65.000 euro.
Una soglia unica per ogni contribuente.
La verifica del mancato superamento della soglia per accedere al nuovo regime forfetario dovrà essere effettuata con riferimento al 2018.
Ad esempio se i compensi percepiti da un professionista nell’anno 2018 ammontano a 60.000 euro, sarà possibile, con decorrenza dall’anno successivo, in presenza delle altre condizioni stabilite dalla legge, determinare il reddito secondo criteri di tipo forfetario.
In particolare, i professionisti continueranno ad applicare il coefficiente di redditività del 78 per cento.
E’ in ogni caso necessario effettuare il ragguaglio ad anno: se si inizia l’attività il 1° dicembre 2018, incassando compensi per 8.000 euro, non sarà possibile applicare dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime forfetario, in quanto si avrebbero 8 x 12 = 96.000 Euro , risultando pertanto precluso l’accesso nel nuovo regime forfetario.
Fatta quindi una prima verifica sui limiti di compensi , vanno valutati ulteriori aspetti, tra i quali segnaliamo:
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il divieto di esercitare la rivalsa e l’indetraibilità dell’Iva. Ciò potrebbe determinare l’obbligo di applicare la rettifica della detrazione, con la necessità di effettuare il versamento di una parte del tributo precedentemente considerato in detrazione, che potrebbe essere anche considerevole.
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In tema di fatturazione elettronica. E’ un aspetto non secondario dato che coloro che aderiranno al regime forfettario saranno esonerati dall’obbligo di emettere le fatture in formato digitale; e non è una semplificazione da poco. Tuttavia la semplificazione è solo parziale in quanto non si applica al caso di emissione di fatture verso la Pubblica Amministrazione.
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A ciò si aggiunga che i contribuenti forfetari potrebbero ricevere le fatture di acquisto in formato elettronico; ciò non li esonera dall’obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti digitali ricevuti.