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Per il forfetario, chiarimenti sui requisiti di accesso

  • di Luigi Mondardini

    Nella circolare n. 10/2016 l’Agenzia delle Entrate interviene sul regime forfetario.

    La circolare esamina:
    - i requisiti d’accesso
    - le cause di esclusione dal regime
    - le modalità di determinazione del reddito forfetario, 
    - la disciplina ai fini IVA ,  l’ esonero dagli adempimenti fiscali e contabili.
     
     
    Per quanto concerne i requisiti d’accesso, si segnalano i seguenti punti:
     
    - ai fini del computo del limite di 20.000 euro di costo complessivo per i beni strumentali, i beni immobili non concorrono alla formazione di detto limite comunque siano acquisiti, anche mediante contratto di locazione.
     
    - Rispetto al calcolo della soglia dei 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, per l’accesso al regime nel 2016, rilevano i redditi percepiti nel 2015 .
     
    - Parimenti, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento per avvenuta cessazione dell’attività, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
     
    Il pensionamento rende irrilevante la cessazione del rapporto lavorativo.
     
    Il limite di 30.000 euro non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, a condizione che, nel medesimo anno, non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.
     
    Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. 
     
    La cessazione dell’attività, se, da un lato, consente di non valutare la specifica causa ostativa, dall’altro, rileva ai fini della fruibilità dall’imposizione al 5%: viene, infatti, precisato che la mera prosecuzione dell’attività rileva anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, tenuto conto che la norma sul regime forfetario non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità.
     

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