Dal 1° agosto al 31 agosto sono sospesi tutti i termini processuali.
Per gli accertamenti esecutivi, la sospensione feriale comprende anche il termine per il pagamento delle somme, sia che si tratti della totalità o del terzo, a seconda del fatto che si sia o meno presentato il ricorso. Questo per il fatto che il pagamento deve avvenire entro il termine per il ricorso, per cui c’è la pausa estiva.
Viceversa per gli altri atti impositivi, quali le cartelle di pagamento, l’intimazione ad adempiere, gli avvisi di recupero del credito d’imposta e gli avvisi di accertamento/liquidazione in tema di imposte d’atto, il versamento va effettuato non entro il termine per il ricorso ma nei sessanta giorni successivi alla notifica, per cui non opera la sospensione.
In ogni caso , se il pagamento deve avvenire tramite modello F24 e, ad esempio, i sessanta giorni scadono il 10 agosto, si può pagare sino al 20 agosto senza subire alcuna maggiorazione.
Per quanto riguarda infine gli importi che devono essere pagati a mezzo di avviso bonario, occorre ricordare che se si paga entro i trenta giorni, le sanzioni del 30% scaturenti da liquidazione automatica e controllo formale sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3.
I termini di pagamento per gli avvisi bonari sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.