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Per edilizia libera: niente visto

  • di Luigi Mondardini

    Le modifiche agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020.

    Le recenti modifiche introdotto nello scorso novembre hanno esteso l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese anche in relazione ai costi oggetto di opzione ex art. 121 agevolati con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
     
    Per cui, ad oggi, laddove il contribuente intenda esercitare l’opzione nella forma della cessione del credito o dello sconto in fattura sarà indispensabile munirsi dell’attestazione di congruità delle spese e del visto di conformità.
     
    L’obbligo del visto e dell’asseverazione in caso di opzione per la cessione o sconto non si applica:
     
     “alle opere già classificate come interventi di edilizia libera […] e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
     
    In sostanza viene introdotta un’esenzione dai nuovi adempimenti previsti per le opere minori  e cioè:
     
    - quelle di importo complessivo non superiore a 10.000 euro;
    - quelle , a prescindere dall’importo complessivo,  rientranti tra le attività di edilizia libera.
     
     
    Si definisce “ intervento definisce in edilizia libera”  se non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e non richiede, quindi, permesso di costruire, SCIA o CILA.
     
    Tra gli interventi in edilizia libera rientrano quelli di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, di ascensori e montacarichi purché non incidano sulla struttura portante dell’edificio o ancora opere necessarie all’istallazione di pannelli solari fotovoltaici.
     
    E ancora la sostituzione di infissi interni ed esterni , che  indipendentemente dall’importo degli interventi medesimi non necessitano né di visto né di asseverazione anche ai fini dell’esercizio dell’opzione ex art. 121.
     
    In merito al limite dei 10.000 Euro, l’ esonero in parola sussiste sole se rimane sotto detto limite l’intervento complessivamente considerato.
     
    Viceversa se nel corso di una ristrutturazione immobiliare con CILA sono realizzati anche interventi che a rigore sono classificabili quali interventi in edilizia libera, che saranno realizzati da più appaltatori indipendenti e che verranno fatturati separatamente non sarà possibile esonerare uno o più di essi dall’obbligo del visto/asseverazione sebbene essi presi singolarmente non superino la soglia di 10.000 euro.
     
    Inoltre, il fatto che gli interventi minori (quelli eseguibili in edilizia libera) siano assorbiti da quelli oggetto di Cila rende del tutto irrilevante il fatto che i medesimi in assenza del titolo abilitativo rilasciato avrebbero comunque potuto essere eseguiti senza alcun titolo ufficiale.
     
     

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