Cass. pen. 18.7.2016 n. 30397: esclusione della particolare tenuità al superamento della soglia di circa 30.000 euro.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.7.2016 n. 30297, ha precisato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica quando il contribuente:
- omette il versamento dell’IVA per importi che superino la soglia di punibilità (250.000 euro) di circa 30.000 euro
- inoltre quando, in precedenza, abbia già posto in essere analoghe condotte omissive seppure prive di rilevanza penale.
In relazione all’ultimo aspetto, sarebbe di ostacolo alla qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità la reiterazione della condotta omissiva.
Questo aspetto incide non solo sull’entità dell’offesa arrecata all’Erario, ma soprattutto sul requisito della non abitualità del comportamento, in relazione al compimento di più reati della stessa indole.
Il fatto che la condotta relativa al precedente periodo di imposta sia depenalizzata non elimina la rilevanza del comportamento omissivo dell’imprenditore, che, pur restando nell’ambito della sanzionabiltà amministrativa, resta pur sempre un illecito.
Tale comportamento in sostanza resterebbe valutabile come oggettivamente ostativo in merito alla attribuzione del fatto della qualità di essere di particolare tenuità.
L’orientamento assunto con la sentenza in oggetto sembra non coerente alle indicazioni normative dell’art. 131-bis c.p., in particolare:
- non pare corretto desumere un’incidenza sulla tenuità del fatto reato perpetrato in relazione ad un periodo d’imposta “sommandovi” l’offesa cagionata all’Erario da condotte analoghe, ma non (più) penali, relative al periodo d’imposta precedente.
- Inoltre in base alla nozione di abitualità, enunciata dallo stesso art. 131-bis co. 3 c.p., il comportamento è tale nel caso in cui l'autore abbia commesso più “reati” (e non anche solo illeciti) della stessa indole, seppure ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.