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Partita iva: cancellazione d’ufficio

  • di Luigi Mondardini

    Partite IVA inattive verso la chiusura se inattive da un triennio.

    Si attende il  provvedimento che indichi le modalità con cui al contribuente interessato verrà comunicata l’intenzione dell’Amministrazione Finanziaria di procedere a chiusura d’ufficio della posizione. 
     
    La  norma introdotta prevede la chiusura  d’ufficio di tutte le Partite IVA inattive da almeno un triennio .
     
    Si tratta dei soggetti  che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti attività d'impresa o attività artistiche o professionali, sia che si tratti di  persone fisiche che  società.
     
    In precedenza e cioè fino al 2.12 era previsto un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente al fine di comprendere l’effettiva inattività della posizione. 
     
    L’'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individuava  i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non avevano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando  agli stessi l’intenzione di procedere alla cessazione d'ufficio della partita IVA.
     
    Il contribuente poteva comunicare  all’ufficio  i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 
     
     
    L’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività veniva iscritta direttamente a ruolo. 
     
    La mancata presentazione del modello di chiusura della Partita IVA prevedeva una sanzione da euro 500 a euro 2.000, eventualmente ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
     
    Con le novità introdotte, l’Agenzia potrà semplicemente avvalersi dei propri poteri al fine di verificare l’inattività nel triennio precedente, comunicando al contribuente la propria intenzione di voler procedere d’ufficio alla chiusura. 
     
    Non verranno erogate sanzioni; infatti  nella nuova formulazione del comma 15 quinquies. art. 35, DPR 633/72 non si fa cenno alcuno alle sanzioni, al contrario della  precedente formulazione.
     

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