Stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate.
Per la persona fisica che percepisce i dividendi , l’importo erogato viene qualificato come reddito di capitale .
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate.
I dividendi verranno tassati sull’intero ammontare con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% ; inoltre anche l’imposta sostitutiva del 26% sul capital gains (redditi diversi) si applica anche alle qualificate.
Le novità si applicano :
- ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018
- ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
E’ previsto un regime transitorio per i redditi di capitale: infatti la diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continua ad essere applicabile agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a utili formatesi a partire dall’1.01.2018 e agli utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente al 31.12.2022.
Mentre per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica la seguente tassazione: per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%; per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato.
In sostanza avremo:
o Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
o Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
o Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.
Agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.