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Pagamenti sospesi, versamento entro il 28.2.2021

  • di Luigi Mondardini

    I chiarimenti .

    Sospensione  pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

    I  provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 31.1.2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

    Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8.3.2020  al 31.1.2021.

    Quindi nel caso di una cartella, già  notificata  e  scaduta dopo l’8.3.2020, i  termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.1.2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28.2.2021.

    Inoltre per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28.2.2021.

    Notifica nuove cartelle.

    Nel periodo di sospensione - dall’8.3.2020 al 31.1.2021 - l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

    Rottamazione ter e saldo e stralcio

    Il “Decreto Ristori” ha prorogato all’1.3.2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10.12.2020 dal DL n. 34/2020, “Decreto Rilancio”.

    Per le rate in scadenza nell’anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla “Comunicazione” ricevuta.

    Per effettuare il pagamento  è possibile  continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”  anche se  il versamento avverrà in date differenti rispetto a quelle originarie.

    In caso di smarrimento della  “Comunicazione”  è possibile  sempre chiederne una copia con il  servizio online.

    Non saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine dell’1.3.2021.

    Il “Decreto Ristori” non prevede alcun ritardo rispetto al termine dell’1.3.2021.

    Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo l’1.3.2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

    Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

    Mancato pagamento delle rate  della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”

    In caso di mancato pagamento delle rate in scadenza entro il 31.12.2019, grazie al “Decreto Rilancio” è possibile chiedere la rateizzazione. Sono i  debiti per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

    In definitiva il “Decreto Ristori” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” e della “Rottamazione-bis” non  avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

    Piano di  rateizzazione in corso.

    Per le rate in scadenza nel periodo di sospensione, il pagamento delle stesse è sospeso dall’8.3.2020 al 31.1.2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28.2.2021.

    In caso di difficoltà a corrispondere l’intera somma entro il 28.2.2021 , il  “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

    Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2021.

    Richieste di rateizzazione

    Il “Decreto Ristori” introduce delle agevolazioni per la presetazione delle richieste di rateizzazione.

    Per le richieste  presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a € 100 mila, in deroga alla soglia di  60 mila prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, DPR n. 602/73.

    Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

     

    Cartelle scaduti prima dell’8 marzo 2020.

    In caso di una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8.3.2020, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione.

    Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31.1.2021, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

     

     

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