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Pace fiscale per tardiva trasmissione di fatture e corrispettivi

  • di Luigi Mondardini

    Provvedimento AdE 61196 del 6 marzo 2023.

    I contribuenti che hanno trasmesso tardivamente, oltre i termini previsti dalla normativa, corrispettivi elettronici e/o fatture elettroniche, potranno sanare la loro posizione.

    La procedura prevede il ricevimento di una comunicazione di avviso via PEC da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    I dati trasmessi saranno consultabili nel Cassetto Fiscale e nell’area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi.

    In particolare la comunicazione indicherà:


    1) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

    2) numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

    3)codice atto;

    4)modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

    5)modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

    6) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

    Nel dettaglio, l’Agenzia metterà a disposizione le informazioni relative all’elenco delle fatture emesse e dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente .

    Il contribuente potrà fornire le proprie controdeduzioni oppure, nel caso in cui  effettivamente la violazione sia stata compiuta e non già oggetto di ravvedimento,  sarà possibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso , beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

    Si ricorda che il ravvedimento operoso può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

    Non è  viceversa consentito l’istituto del ravvedimento in caso di  notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché in caso di  ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis DPR n. 600 ,  54-bis DPR n. 633/72  e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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