Possono essere realizzate in edilizia libera senza particolari autorizzazioni.
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha messo a punto il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
L’elenco è entrato in vigore il 22 aprile 2018, ed è allegato a questo articolo.
Il decreto individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Così rientrano tra le manutenzioni “ordinarie” interventi edilizi quali ad esempio le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.
Tra gli interventi compresi nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari.
Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.
Per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, mentre l’installazione richiede una previa comunicazione di avvio lavori, le manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.