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Oneri detraibili arriva la Circolare 18/E del 6 maggio

  • di Luigi Mondardini

    L’’Agenzia delle Entrate risponde a quesiti su spese sanitarie e di istruzione .

    Spese sanitarie:

    consentita la detrazione 19% delle spese sostenute per ladermopigmentazione (il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall’alopecia universale.

    L’intervento, seppur non di natura curativa, corregge, infatti, una condizione secondaria della malattia e alleggerisce l’impatto piscologico da essa provocato.

    Per usufruire del beneficio occorrono una certificazione medica con la quale si attesti che l’intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia e una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico.

    Detrazione Irpef anche per la crioconservazione degli embrioni, a patto che la procedura rientri nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure.

    Per usufruire dello sconto d’imposta, occorre che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

    Spese di istruzione:

    Le spese per la mensa scolastica,  possono essere detratte , precisa  l’Agenzia, anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune.

    Rientrano  tra le spese per la frequenza scolastica.

    Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.

    Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l’acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un’attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l’attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.

    La circolare precisa, poi, che non essendo state fornite istruzioni al riguardo, per l’anno d’imposta 2015, i dati riguardanti l’alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.

    La detrazione spetta, ordinariamente, all’intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio.

    Nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivisa a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.

    In merito alle spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia, l’’Agenzia precisa che è stato rivisitato non l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio d’imposta, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private.

    La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali.

    Per l’anno 2015, il ministero dell’Istruzione  ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio.

    Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che per la detrazione delle spese di frequenza all’estero di corsi universitari, il riferimento è all’importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente; in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all’area disciplinare “Umanistico – sociale”, mentre, l’area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all’interno dello Stato Città del Vaticano. 

    Le detrazioni per la frequenza delle università telematiche, infine, sono equiparabili a quelle previste per la gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il Dm 288/2016.

     
    Bonus 65%

    Per quanto riguarda l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali ,

    L’Agenzia specifica che l’agevolazione (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006).


    Se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

    La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.
     
    Le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino.

    Anche non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

    Occorre, tuttavia, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.


     

     

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