Cassazione ( sent. 6737/2018) : apertura sul mancato pagamento delle imposte.
Secondo la suprema Corte non sussiste il reato di omesso versamento di ritenute per carenza dell’elemento soggettivo, se l’imprenditore ,colpito da una crisi di liquidità dell’impresa, si sia trovato obbligato, tra il pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti e il versamento delle ritenute fiscali, a scegliere per la prima strada.
Il diritto al lavoro e la conseguente retribuzione trovano fondamento e tutela nella Costituzione.
Secondo la Cassazione occorre esaminare se l’opzione esercitata e cioè quella di provvedere con le somme disponibili al pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti e non al versamento delle ritenute fiscali, sia realmente compatibile con il dolo della fattispecie incriminata.
L’evoluzione giurisprudenziale è passata da una prima fase di rigore a quella di maggiore apertura, secondo cui l’omesso versamento delle ritenute fiscali in una situazione di crisi di liquidità può non integrare il relativo reato o per carenza dell’elemento soggettivo o per sussistenza di una causa di forza maggiore.
In particolare secondo i giudici di legittimità il comportamento tenuto dall’imprenditore e cioè di sentirsi obbligato a soddisfare prima i crediti vantati dai lavoratori dipendenti ( al fine di soddisfacimento delle loro primarie esigenze di vita) consente di escludere il dolo di omesso versamento delle imposte, in quanto esso non può essere scisso dalla consapevolezza dell’illiceità della condotta che viene investita dalla volontà.
In definitiva il mancato versamento delle imposte deve essere conseguenza di una scelta libera e consapevole, che evidentemente non può esserci nell’ipotesi in cui l’imprenditore, prima di versare le imposte, opti per il pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, il cui diritto è costituzionalmente garantito.