Il debito penalmente rilevante è quello della dichiarazione annuale.
La condotta illecita è costituita dal mancato versamento entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro.
Perché sia integrato il reato sarà necessario :
- che il contribuente abbia presentato una valida dichiarazione annuale;
- che l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia stata versata;
- che la condotta omissiva si protragga oltre il termine fissato dalla norma penale;
La presentazione della dichiarazione costituisce, dunque, un presupposto necessario ai fini della consumazione del delitto.
La Cassazione ricorda che la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, da cui emerge quanto è dovuto a titolo di imposta: ad esempio, il reato di omesso versamento non potrà dirsi integrato qualora nella dichiarazione sia esposto un credito tributario.
Un aspetto collegato a quanto sopra è l’eventuale sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
Tale norma stabilisce che per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p. l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La giurisprudenza si è da subito interrogata rispetto alla applicabilità di un tale istituto ai reati caratterizzati da una soglia di punibilità, in quanto in questi casi è già il legislatore ad individuare il limite del penalmente rilevante.
E’ ammessa la possibile affermazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. anche per i reati tributari “con soglia”, laddove il valore della somma evasa sia “vicinissimo” alla soglia di punibilità (cfr. Cass. n. 13218/2016 e Cass. n. 51597/2017).