18 luglio : in scadenza il “ravvedimento breve”
Per gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto IMU e TASI 2016, scaduto lo scorso 16 giugno, è possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso.
Scaduto il termine per avvalersi del “ ravvedimento sprint” , è in scadenza oggi 18 luglio il ravvedimento breve.
Si rammenta che in ogni caso l’omesso o insufficiente versamento dei due tributi, può essere regolarizzato fino al 30 settembre del 2017 (c.d. ravvedimento lungo).
Riepilogando sono previste le seguenti possibilità
a) Ravvedimento “sprint”, con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione è eseguita entro i primi 14 giorni dall’omissione (termine, dunque, scaduto il 30 giugno 2016);
b) Ravvedimento “ breve” con una sanzione pari all’1,5% se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro i 30 giorni dalla violazione;
c) Ravvedimento “intermedio”, con applicazione di una sanzione pari all’1,67% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni dalla violazione;
d) Ravvedimento “ lungo” , con sanzione pari al 3,75% se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione.
In caso di omissione del versamento dell’acconto IMU/TASI, il contribuente poteva rimediare ricorrendo al ravvedimento sprint, eseguendo il versamento nel periodo compreso tra il 17 giugno ed il 30 giugno.
In mancanza, la possibilità successiva è quella del ravvedimento breve, che prevede l’applicazione della sanzione dell’1,5% qualora il contribuente rimedi, oltre il 14° ma entro il 30° giorno successivo la violazione commessa, eseguendo il versamento nell’intervallo temporale compreso tra il 1° luglio ed il 18 luglio.
Da domani 19 luglio, scatterà, invece, il ravvedimento intermedio, che prevedrà l’applicazione di una sanzione del 1,67%, qualora il ravvedimento avvenga entro i 90 giorni dalla violazione, ossia entro il 14 settembre prossimo.
Naturalmente alla sanzione dovuta, occorre aggiungere anche gli interessi al tasso legale annuo (pari attualmente allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.
Supponendo che sia stato ha omesso il versamento della TASI (1.000 euro) e che si intenda regolarizzare mediante il ravvedimento breve; il versamento dovuto sarà il seguente:
TASI = 1.000 euro;
SANZIONE: 1000 x 1,5% = 15 Euro
INTERESSI: 1000 x 0,2% x 32 giorni diviso 365 = 0,18 Euro