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Omesso versamento di ritenute previdenziali: il momento consumativo .

  • di Luigi Mondardini

    Lo precisa la Cassazione, nella sentenza 8.9.2016 n. 37232.

    Secondo la Corte il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2 co. 1-bis del DL 463/83, come modificato dall'art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, configura il superamento della soglia di 10.000 euro, strettamente collegata al periodo temporale dell'anno.
     
    Il reato quindi  deve ritenersi già "perfezionato" nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro.
     
    Ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, non possono aprire un nuovo periodo e dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato, limitandosi ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico.
     
    La nuova fattispecie, quindi, si caratterizzata per una progressione criminosa;  una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni relative al medesimo anno assumono il valore di momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità ovvero con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo.
     
    In precedenza il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile.
     
    Nella nuova vigente disciplina  il momento consumativo può coincidere:
     
    - con il superamento, a partire dal versamento relativo al mese di gennaio, di 10.000 euro, ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
     
    - con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
    - definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.
     
    La struttura del "nuovo" reato impone, inoltre, di tenere conto, per l'individuazione o meno del superamento della soglia, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
     

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