Depenalizzazione : per importi pari o inferiori a 10.000 Euro illecito amministrativo .
L’art. 3 co. 6 del DLgs. recante disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2 co. 2 della L. 67/2014 , approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 15.1.2016 , prevede la sostituzione dell’art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983, in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali.
Il reato , punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro, in base alla nuova disposizione , scatta solo per importi superiori a 10.000 euro annui.
In caso di somme inferiori, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Resta fermo che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per espressa previsione normativa, le nuove sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Ove il procedimento sia pendente, l’Autorità giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
Quest’ultima deve notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti ovvero entro 360 giorni se il trasgressore è residente all’estero.
Entro 60 giorni da tale notificazione l’interessato può estinguere il tutto mediante il pagamento della metà della sanzione, oltre le spese di procedimento .