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Ok Integrativa a favore senza sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Lo conferma l’Agenzia delle Entrate.

    Risolto in senso favorevole al contribuente una questione di interesse per  contribuenti e professionisti.
     
    Nel  momento in cui  si presenta  la dichiarazione integrativa in occasione del ravvedimento operoso, vanno versate imposte , interessi legali e sanzioni ridotte; spesso si versa infatti nel caso di dichiarazione infedele o di  ritardato versamento.
     
    Ove invece la dichiarazione integrativa sia a favore del contribuente, ci si chiedeva  se  fosse  necessario pagare la sanzione da 250 euro ridotta  da dichiarazione inesatta ex art. 8 del DLgs. 471/97; in particolare se l’integrativa veniva presentata entro il termine di quella per l’anno successivo, si riteneva si dovessero pagare 31,25 euro (250/8). 
     
    L’Agenzia delle Entrate espressamente afferma: “si conferma che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione”.
     
    La dichiarazione “inesatta”  resta circoscritta a fattispecie che, nel contempo, integrano vere e proprie irregolarità ma non di entità tale da comportare un’evasione di imposta; in questo ultimo caso si verterebbe nell’ipotesi più grave di dichiarazione infedele.
     

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