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Nuove regole in tema di anatocismo

  • di Luigi Mondardini

    Le novità in vigore dal l 1° ottobre 2016 e gli effetti dal 1° marzo 2017

    Al  più tardi dal 1° ottobre 2016 gli interessi debitori e creditori dovranno essere conteggiati su un c/c bancario, con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno) e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti.
     
    Gli gli interessi debitori maturati su un c/c bancario non potranno produrre ulteriori interessi tranne quelli di mora; gli interessi debitori conteggiati ogni 31 dicembre non saranno automaticamente sommati alla sorte capitale, ma indicati separatamente nell’e/c bancario.
     
    I predetti interessi passivi saranno esigibili a partire dal 1° marzo dell’anno successivo.
     
    Per  evitare l’aggravio degli interessi di mora, il 1° marzo il correntista dovrà pagare allo sportello l’importo degli interessi passivi comunicati dalla banca (nell’estratto conto di fine anno). 
     
    In questo modo il c/c proseguirà con il solo saldo capitale, senza che gli interessi debitori lo aumentino (infatti essi sono stati pagati senza alcun transito delle somme sul c/c). 
     
    Tuttavia in alternativa, il correntista potrà autorizzare la banca ad addebitare gli interessi passivi sul c/c. 
    Attenzione: in  questo modo  essi si sommeranno alla sorte capitale e quindi, se il conto è a debito , sostanzialmente si autorizzerà la banca ad applicare l’anatocismo.
     
    Detta autorizzazione può essere revocata. Ove il l correntista non effettui il pagamento degli  interessi passivi né autorizzi l’addebito in conto,  scatteranno gli interessi moratori (che si sommeranno al capitale e quindi successivamente produrranno altri interessi) e, se il contratto lo prevede, il correntista potrà estinguere il proprio credito da interessi, impiegando eventuali somme in arrivo sul c/c.
    Dal 1° marzo, qualora il cliente non rilasci l’autorizzazione, la banca potrà compensare gli interessi passivi con eventuali disponibilità nel frattempo presenti sul c/c interessato o in altri conti correnti attivi. 
     
    Peraltro  nel caso in cui l’ammontare degli interessi passivi fosse maggiore delle disponibilità attive del correntista, l’utilizzo di quest’ultime da parte della banca potrà provocare l’azzeramento del c/c sul quale graverà ma non potrà mai farlo andare in rosso (proprio perché manca l’autorizzazione del cliente).
     
     
     

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