Introdotta la comunicazioni IVA trimestrale dal prossimo anno.
Si dovranno comunicare trimestralmente i dati delle fatture emesse e ricevute, ed i dati contabili delle liquidazioni periodiche.
Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017, per i dati riferiti ai primi due trimestri del 2017, il 30.11.2017, per i dati riferiti al terzo trimestre del 2017 ed il 28.2.2018, per i dati riferiti al quarto trimestre del 2017.
La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro il 31.5.2017, per i dati relativi al primo trimestre del 2017, 18.9.2017, per i dati relativi al secondo trimestre del 2017 (in quanto il 16.9.2017 cade di sabato), 30.11.2017, per i dati relativi al terzo trimestre del 2017 e 28.2.2018, per i dati relativi al quarto trimestre del 2017.
L’ introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione periodica determina l’abolizione dello “spesometro” annuale (si intende ancora dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto passivo).
Il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017).
Tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta a decorrere dal 2017. Quindi, per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017, il termine di presentazione è fissato nel giorno 30.4.2018.
Con la conversione in legge del DL 193/2016, si prevede inoltre l’aumento da 15.000,00 a 30.000,00 euro del limite per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza rilascio del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) ovvero senza prestazione della garanzia patrimoniale ove richiesta.