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Nuova rateazione per accertamenti con adesione

  • di Luigi Mondardini

    I soggetti decaduti possono essere riammessi a piani di rateazione.

    La legge di stabilità 2016 ha introdotto una norma a favore dei soggetti decaduti da piani di rateazione.

    Non  si tratta  dei piani di rateazione di cartelle di pagamento ma di quelli relativi a somme dovute a seguito di definizione di accertamento o acquiescenza.

    La procedura è abbastanza semplice: non sono necessarie  istanze  o autorizzazioni, ma è sufficiente pagare entro il 31 maggio 2016 la prima delle rate scadute.

    Possono usufruire della riammissione alla rateizzazione i soggetti che hanno definito con l’adesione un accertamento , un processo verbale di constatazione ,  un invito a comparire  o hanno prestato acquiescienza all’accertamento, scegliendo il pagamento rateale delle somme dovute e sono decaduti dalla rateizzazione, in quanto non hanno versato una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della successiva.

    Per  accedere alla riammissione alla rateazione occorre che:

    -        la decadenza dalla rateizzazione si sia verificata nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2105, ossia nel periodo compreso tra il 15.10.2012 e il 15.10.2015;

     

    -        le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza, siano dovute a titolo di imposte dirette (IRES/IRPEF/Addizionali/IRAP).

    Le altre imposte , come ad esempio l'IVA, risultano estranee al beneficio della riammissione anche nel caso in cui siano contenute nel medesimo atto.

    Il  mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione, comporta la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione.

    Per poter essere riammessi alla rateizzazione è necessario:

    a)    versare entro il 31.5.2016 la prima delle rate scadute (la rata per la quale non è stato effettuato il versamento alla scadenza ordinaria, e neppure entro il termine di pagamento di quella successiva), compilando il Modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

    b)    Fatto il pagamento,  occorre  trasmettere al competente Ufficio (ovvero all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione) la copia della quietanza del pagamento effettuato nei 10 giorni successivi, tramite consegna diretta presso l'Ufficio; e-mail/PEC.

    La mancata trasmissione della quietanza all’Ufficio non rileva ai fini della validità della procedura di riammissione.

    Ricevuta la quietanza, l'Ufficio prende atto della volontà del contribuente di continuare con il pagamento rateale, e provvede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ex art. 19, DPR n. 602/73.

    La sospensione è limitata ai carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, relativi alle imposte dirette, compresi interessi e sanzioni.

    Dopodiché l'Ufficio procede all’elaborazione di un nuovo piano rateale  mediante il ricalcolo delle rate e lo scomputo dei versamenti già effettuati dal contribuente (fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all’ammontare ricalcolato).

    Si ricorda che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione, comporta la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione.

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