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Nuova imponibilità di dividendi e plusvalenze

  • di Luigi Mondardini

    Rideterminate le percentuali di concorso al reddito dei dividendi e delle plusvalenze

    La quota di rilevanza passa dal 49,72 al 58,14% :
     
    - per gli utili da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Quindi dal 2017 in caso di società partecipate solari;
     
    - per le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o pex realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
     
    Per quanto concerne i dividendi , l’incremento è agganciato  direttamente alla riduzione dell’aliquota Ires al 24%. 
    Gli  utili derivanti da partecipazioni qualificate in società (ed enti) Ires percepiti da soggetti persone fisiche residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per una parte del loro intero ammontare. 
     
    In particolare:
     
    - nel limite del 40% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (quindi fino al 2007 in caso di società partecipata Ires solare); 
     
    - nel limite del 49,72% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’e sercizio in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2008 al 2016 in caso di società partecipata Ires solare); 
    - nel limite del 58,14% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017 in caso di società partecipata Ires solare).
     
    Il nuovo decreto interviene anche sulla  disciplina che regola la distribuzione  prevedendo che “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016”.
     
    Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i dividendi distribuiti debbono considerarsi formati: 
     
    - dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
     
    - poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, 
     
    - in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.
     

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