Lo prevede la legge di stabilità 2016 .
La normativa consente , per le procedure concorsuali dichiarate a decorrere dall'1.1.2017, che il cedente o prestatore del soggetto sottoposto a procedura possa emettere nota di variazione IVA in diminuzione già al momento di apertura della procedura stessa.
SI fa riferimento alla:
- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La disciplina che consente il pronto recupero dell'IVA versata all'Erario ma non incassata dal proprio cliente viene così ad allinearsi alla disciplina prevista dall'art. 101 del TUIR per la deducibilità delle perdite su crediti.
Differenze di trattamento dei cosiddetti "mini crediti".
Se ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione della perdita è ammessa anche nei casi in cui l'insolvenza non porta a procedura concorsuale o paraconcorsuale, per importi fino a 2.500 euro (o 5.000 euro per le imprese di grande dimensione); per l'IVA, l'emissione di nota di credito è limitata ai soli casi di risoluzione contrattuale conseguente ad inadempimento per contratti ad esecuzione continuata o periodica.