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Novità per la detrazione Iva

  • di Luigi Mondardini

    Collegato alla Manovra 2019, novità in tema di liquidazione IVA.

    Viene modificata la  disposizione avente ad oggetto le liquidazioni Iva superando l’ interpretazione indicata nella Circ. n. 1/E del 2018.


    Come è noto l’esercizio del diritto alla detrazione richiede un  duplice presupposto:

    • l’esigibilità del tributo ( ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)
    • ma solo con decorrenza dal periodo di liquidazione durante il quale il contribuente ha ricevuto la fattura relativa all’operazione. Occorre venire  materialmente in possesso del documento.

    In caso ad esempio di merce acquistata e  consegnata il 25 settembre 2019, ma con  fattura pervenuta  il 4 ottobre 2019, sarebbe interesse poter  esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione di settembre( quando la merce è già stata consegnata) ; viceversa la Circ. n. 1/E del 2018 ha affermato che la detrazione è possibile solo  a partire dal mese di ottobre del medesimo anno 2019.

    Il decreto collegato corregge questa interpretazione prevedendo che :  

    • il cessionario/committente possa computare l’Iva addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, a condizione che la fattura sia recapitata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e sia stata debitamente registrata. (nell’esempio l’iva potrà essere detratta nella liquidazione di settembre).

    In pratica si potrà  retrodatare la detrazione IVA a condizione di ricevere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo, cioè entro il giorno precedente a quello previsto per l’effettuazione della liquidazione periodica.

    Ove invece la fattura fosse ricevuta dopo il giorno 15, quindi ad esempio il 21 ottobre, il contribuente non potrà più retrodatare la detrazione del tributo che potrà essere fatta valere con decorrenza dal periodo di liquidazione di ottobre, o nei periodi successivi.

    La medesima soluzione vale per i contribuenti trimestrali.

    La nuova disposizione potrà però essere fatta valere solo in sede di liquidazione periodica.

    Così se la merce è stata consegnata durante il mese di dicembre dell’anno 2019, ma la fattura viene ricevuta durante il mese di gennaio del successivo anno 2020, la detrazione potrà essere fatta valere a partire dal mese di gennaio 2020.

     

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