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Novità per i canoni di locazione non percepiti.

  • di Luigi Mondardini

    Previste nel Decreto Crescita.

    Per le locazioni  semplificazioni  per quanto riguarda i canoni non percepiti da parte dei locatori.

    La modifica avrà peraltro effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 .

    L’art.26 c.1 del Tuir , prima della modifica introdotta, prevedeva:

    •  I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,.............per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
    • I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
    • Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

    L’art. 26 viene modificato come segue:

    • I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,..........,  per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
    • I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). 
    • Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

    Dunque per i contratti  stipulati entro il 31 dicembre 2019, valgono le regole tuttora in vigore che stabiliscono, per le locazioni ad uso abitativo:

    • l’assoggettamento ad imposta dei canoni, ancorché non percepiti, fino alla risoluzione del contratto;
    • la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

    Il locatore, solo dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, potrà:

    • da un lato recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
    • non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata.

    Il credito è richiesto in sede di presentazione della prima dichiarazione utile, successiva alla convalida di sfratto e comunque non oltre il termine di prescrizione (10 anni).

    Fatta salva la possibilità di presentare  istanza di rimborso entro 10 anni.

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

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