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Novità in arrivo con il Decreto crescita

  • di Luigi Mondardini

    Approvato dal CdM in data 4 aprile 2019.

    Le principali  disposizioni introdotte. 


    Forfettari datori di lavoro:  diventano sostituti di imposta

    Non avendo il contribuente forfettario la  natura di “sostituto di imposta”, sino ad ora i dipendenti di questa categoria di soggetti hanno percepito stipendi/salari lordi, non avendo subito alcuna  trattenuta  a titolo di IRPEF ed addizionali.

     
    Viene ora  precisato che con esclusivo riferimento ai redditi di cui all’articolo 23 e 24 del D.P.R. 600/73, il contribuente forfettario è tenuto ad effettuare le ritenute. 


    La disposizione vale retroattivamente dal 1 gennaio 2019, con la necessità di  rideterminare le buste paga pregresse  al fine del versamento dell’IRPEF e addizionali dovute. 


    Le trattenute ai propri dipendenti saranno effettuate sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso, in tre rate mensili di uguale importo.

     

    Super ammortamento: ritorna

    Reintrodotto il super ammortamento:

     

    • nella misura del 30%
    • per gli investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 e sino al 31 dicembre 2019 (acquisto o leasing) in beni strumentali nuovi
    • esclusi i mezzi di trasporto.
    • Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2020, purché l’ordine sia partito entro il 31 dicembre 2019 e sia stato versato un acconto pari almeno al 20%.
    • Il super-ammortamento non spetta per gli investimenti complessivi che eccedono la soglia di 2,5 milioni di euro. 



    Utili reinvestiti: tassazione agevolata

    La “Mini IRES” viene  sostituita da una  tassazione agevolata su utili reinvestiti, anche per ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

    L’IRES, con riferimento agli utili reinvestiti, si riduce gradualmente nel tempo e sarà pari al 22,5% nel 2019, al 21,5% nel 2020, al 20,5% nel 2021 e al 20% dal 2022.

    Oggetto dell’agevolazione :

    • gli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. ;

    Le disposizioni agevolative potranno essere godute anche relativamente al reddito di impresa dichiarato dagli imprenditori individuali, e dalle società di persone. 

    In entrambi i casi è condizione essenziale la tenuta della contabilità in regime ordinario. 

    Deducibilità IMU , aumento graduale:

    Aumenta gradualmente nel tempo la deducibilità dell’IMU versata con riferimento agli immobili strumentali.

    Tale deducibilità, già al 40% per il  2019 al 40% , passerà ora al 50% nel medesimo periodo d'imposta, e a partire dal 1 gennaio 2020 al 60%.

     
    Detrazioni: risparmio energetico e sisma bonus

    Con riferimento agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, viene introdotta la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di scegliere di convertire le detrazioni stesse  sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che effettua gli interventi.

    Il fornitore recupererà le somme sotto forma di credito di imposta.

    Le modalità attuative della disposizione saranno tracciate da un provvedimento Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita. 



    Rapporti con San Marino: via alla fattura elettronica

    Previo accordo da stabilirsi con San Marino,  gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino vengono attratti nell’obbligo generalizzato di fatturazione in modalità elettronica, fatti salvi gli esoneri già previsti dalla normativa vigente. 

    Tributi locali: possibile la rottamazione

    Possibile rottamare anche i tributi locali affidati a concessionari della riscossione.

    Gli enti territoriali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto:

    • potranno stabilire l’esclusione delle sanzioni.
    • saranno anche stabilite il numero di rate e la scadenza (non oltre 30 settembre 2021) e le modalità da seguirsi per avvalersi della definizione agevolata.

     

    Distributori di carburante: credito di imposta

    Chiarita la base di calcolo per la determinazione del credito di imposta spettante ai distributori di carburante, pari al 50% delle commissioni sostenute per l’incasso con moneta elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

     


     

     

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