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Mutuo per la costruzione dell’abitazione: detrazione degli interessi

  • di Luigi Mondardini

    la detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28.

    Gli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. 
     
    Per i mutui ipotecari , a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, la detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28.
     
    In caso di contitolarità del  mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
     
    La detrazione  spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. 
     
    Inoltre l’’ammontare delle spese effettivamente sostenute  non può comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso.
     
    Al fine di usufruire della detrazione debbono sussistere le seguenti condizioni:
     
    - l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; 
     
    - il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. 
     
    - A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
     
    - l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
     
    - il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
     
    La documentazione da conservare:
     
    - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate;
    - contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata;
    - autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione; 
    - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione; 
    - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute; 
    - idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi).
     

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