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Modello IVA TR ,terzo trimestre : scade il 31 ottobre

  • di Luigi Mondardini

    E’ il termine di scadenza per la presentazione del Modello .

    I soggetti passivi IVA, con eccedenza di imposta  superiore a 2.582,28 euro possono richiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o, in alternativa l’utilizzo in compensazione (orizzontale) per pagare altri tributi, contributi e premi.
     
    La presentazione del modello deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per  il III° trimestre  entro il 31 ottobre 2016. 
     
     
    Il Modello  va presentato telematicamente , direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario incaricato. Per l’IVA del IV° trimestre, questa non può formare oggetto di Modello IVA TR, transitando direttamente in liquidazione nella dichiarazione IVA annuale.
     
     
    La richiesta può essere fatta solo qualora l’eccedenza dell’IVA detraibile riferita al trimestre sia superiore a 2.582,28 euro.
     
    Possono chiedere il rimborso ( o compensazione) i contribuenti :
     
    -  che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (l’aliquota media delle operazioni attive deve essere inferiore a quella degli acquisti); 
     
    - i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; 
     
    - i contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili; 
     
    - soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; 
     
    - soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
     
    In caso di richiesta dell’utilizzo in compensazione del credito si ricorda che:
     
    - fino a 5.000 euro l’utilizzo può avvenire a decorrere già dal giorno successivo quello di presentazione del modello stesso; 
    - oltre i 5.000 euro, invece, l’utilizzo potrà a avvenire a decorrere dal 16 del mese successivo quello di presentazione.
     
    Dunque, ad esempio, se il credito IVA riferito al III° trimestre 2016 è pari a 8.500 euro ed il contribuente (avendone i presupposti) decide di chiederne l’utilizzo in compensazione presentando il modello IV TR in data 25 ottobre, questi deve tener conto che:
     
    - per i primi 5.000 euro, l’utilizzo in compensazione potrà avvenire già dal 26 ottobre;
    - i restanti 3.500  euro potranno iniziare ad essere utilizzati solo a decorrere dal 16 novembre.
     
    Per l’utilizzo in compensazione del credito IVA riferito al III° trimestre, occorre utilizzare il codice tributo “6038” , indicando come “anno di riferimento” il 2016.
     
     
    Il contribuente può anche decidere di fare richiesta di rimborso del credito infrannuale. 
     
    In questo caso :
     
    - fino a 15.000 euro il contribuente non deve prestare nessuna garanzia; 
     
    - oltre i 15.000 euro il contribuente non deve prestare nessuna garanzia solo se il Modello IVA TR è dotato di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte del soggetto/organo incaricato della revisione legale) ed accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta il possesso dei requisiti patrimoniali. 
     
     
    - Se si rientra nei  contribuenti “ rischiosi” , è sempre richiesta la prestazione di garanzia (anche se il modello è dotato di visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo) per i  rimborsi oltre i 15.000 euro.
    Anche per il rimborso, la soglia dei 15.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti chiesti a rimborso per tutto il periodo d’imposta.
     
     
     
     

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