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Minimi e forfettari: la conservazione delle fatture

  • di Luigi Mondardini

    Quali adempimenti. Necessari i chiarimenti ufficiali.

    L’Agenzia delle entrate ha ripetutamente precisato:

    • da un lato  che l’obbligo di fatturazione elettronica si estende anche alle prestazioni effettuate nei confronti dei clienti privati, dovendo l’operatore economico  consegnare ai clienti una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
    • dall’altro che i consumatori finali persone fisiche, così come gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, i condomini e gli enti non commerciali, potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

    Inoltre sul sito dell’Agenzia delle entrate viene testualmente riportata la  seguente specificazione:

    • Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario ……… non hanno  l’obbligo di emettere le fatture elettroniche;
    • tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.

    Alla luce di quanto sopra indicato sembra si possano distinguere due ipotesi:

    1. la prima riguardante il contribuente minimo/forfettario che non ha comunicato un indirizzo Pec o un codice destinatario al suo fornitore; in tal caso e non è soggetto agli obblighi di conservazione;
    2. la seconda del  contribuente minimo o forfetario che ha comunicato il dato; in questo caso  è soggetto agli obblighi di conservazione.

    Si tratta di una impostazione che lascia alquanto perplessi  sia in quanto legata ad una scelta del contribuente , sia per il fatto che lo stesso  potrebbe adottare comportamenti differenziati verso i propri  fornitori, comunicando l’indirizzo pec o il codice destinatario soltanto ad alcuni soggetti e non ad altri.

    Sicuramente, sul punto, si rendono opportuni chiarimenti ufficiali.

     

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