Questioni sempre aperte connesse alla lettera a-ter dell’art. 17 c.6 DPR 633/72 .
La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate porta a concludere che anche le prestazioni di manutenzione devono essere fatturate senza addebito dell’IVA.
Con la CM 14/E/15 l’’Agenzia ha affermato che per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella lettera a-ter, si deve far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Tale criterio deve essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
La stessa classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indica di fianco alla descrizione delle richiamate attività, la locuzione “inclusa manutenzione e riparazione”.
Nella CM 37/E/15 a proposito del codice attività ATECO 2007, numerato 43.29.09e denominato “altri lavori di costruzione e installazione nca”, l’Agenzia osserva che in tale codice attività sono comprese anche le prestazioni di manutenzione e riparazione.
In pratica un elettricista, idraulico, eccetera, nel caso in cui la controparte sia un operatore economico, emetterà quasi sempre fatture in inversione contabile; e ciò a motivo del fatto che si tratterrà di una installazione / manutenzione relativa ad un edificio, oppure perchè è una prestazione in subappalto rientrante nella precedente lettera a.
Saranno fatturate con rivalsa solo le prestazioni diverse da queste , in realtà poche, a cui aggiungere ovviamente tutte le prestazioni rese ad un committente privato.
Con la conseguenza che tali contribuenti saranno molto spesso a credito d’IVA.
Per quanto riguarda le manutenzioni 2015 fatturate con addebito di IVA, va ricordato che nella CM 37/E/15 (come peraltro nella precedente CM 14/E/15) è presente una clausola di salvaguardia.
Tale clausola precisa che sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del documento di prassi.