Circolare del 29.08.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate.
Chiarimenti in merito al regime fiscale di vantaggio previsto per le mance, ovvero le somme erogate dai clienti al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (camerieri, facchini, baristi, receptionist, ecc.) del settore privato, corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici.
A quanto ammonta la tassazione sulle mance?
Tali liberalità, salvo espressa rinuncia da parte del percettore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle sue addizionali comunale e regionale, con aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Questa nuova modalità di tassazione, in luogo della tassazione ordinaria, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Requisiti per accedere al regime?
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che:
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risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000;
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non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva;
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siano titolari di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
Il limite reddituale
In merito alla determinazione del requisito reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.
La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.
Francesco Mondardini