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Mancato versamento IVA: il parere dei giudici

  • di Luigi Mondardini

    I problemi di liquidità spesso non consentono il versamento dell’IVA.

    La conseguenza di tale  comportamento finisce per alimentare e aumentare il contenzioso con il Fisco, con orientamenti giurisprudenziali non sempre omogenei.

    Recentemente  la Cassazione, con la sentenza n. 15234/2017, ha stabilito che è applicabile la causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis del codice penale per particolare “tenuità del fatto”, quando lIVA omessa risulta di un ammontare poco superiore alla soglia di punibilità, che attualmente è di 250.000 euro.

    La valutazione del giudice viene fatta in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo.

    Sempre la Corte di Cassazione ha affermato che non basta giustificare il mancato versamento dell’IVA con la crisi economica, ma occorre produrre materiale convincente ed evidenziare che la crisi sia stata improvvisa e imprevedibile.

    La sentenza della Cassazione n. 29751 del 2013 dà invece un altro parere sfavorevole al contribuente, affermando che la situazione di contingenza economica non deve fare privilegiare prima alcuni creditori, come i fornitori e i dipendenti, a discapito del pagamento dell’IVA. Secondo i giudici della Suprema Corte, l’imposta va versata anche se l’azienda versa in difficoltà finanziarie.

    La sentenza n. 40352 del 2015 della Cassazione ha ritenuto legittima l’assoluzione dell’amministratore di una società che aveva omesso il pagamento dell’IVA per carenza di liquidità causata dal tardivo pagamento delle fatture da parte dei clienti, dai pagamenti di alcuni versamenti IVA mensili e dal pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei contributi mensili.

    Di tutt’altra idea era stata la sentenza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2010; in quel caso il fatto che il contribuente non disponesse , alla data del versamento dell’IVA, della sufficiente liquidità per far fronte all’adempimento, non libera il contribuente dalle disposizioni di cui all’articolo 10-ter, D.Lgs. 74 del 2000, non potendosi configurare lo stato di insolvenza quale causa scriminante in materia di omesso versamento.  Il concetto è che l’imposta, una volta incassata, va versata al Fisco.

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