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Mancato rilascio della certificazione delle ritenute

  • di Luigi Mondardini

    Le ritenute d’acconto sono scomputabili anche se non certificate.

    L’ art. 36-ter D.P.R. 600/1973   stabilisce, alla lettera a) del comma 2, che  “Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;”.

    Il mancato rilascio della certificazione al soggetto sostituito, pertanto, ha  spinto  molti Uffici dell’Agenzia delle Entrate a disconoscere in capo ai contribuenti lo scomputo delle ritenute per le quali non risultava rilasciata la relativa certificazione, anche se la stessa risultava operata e cioè trattenuta dal sostituto.

    La disposizione suindicata tuttavia è in contrasto  con un’altra previsione contenuta nel Testo Unico delle imposte sui redditi.

    In effetti l’art. 22 del TUIR , a proposito dello “Scomputo degli acconti” afferma al comma 1 lettera b) che:

     “Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: …  c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.

    La  disposizione fa riferimento unicamente alle ritenute “operate”, senza prevedere ( a fini della computabilità )  la necessità che il sostituto d’imposta effettui il versamento delle stesse all’erario, si proceda all’invio  telematico della certificazione unica all’Agenzia delle entrate e  la si inoltri poi al  soggetto sostituito.

    Del resto il diritto a scomputare le ritenute anche solo  “operate” e quindi non anche “certificate” rappresenta un principio consolidato dalla costante giurisprudenza di legittimità.

    Tuttavia permane la questione della corretta interpretazione  della richiamata disposizione contenuta nell’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, dettata in tema di controllo formale della dichiarazione.

    Recentemente la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 18910 del 17.07.2018 ha precisato  che “La norma sul controllo formale delle dichiarazioni, usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata secondo i principi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici «possono» escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d’imposta, l’articolo 36-ter d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) «possono» apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti”.

    La stessa Suprema Corte  richiama   del resto la risoluzione 68/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate  rilevando come la stessa “si sia infine determinata a consentire lo scomputo delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato”.

    In particolare nel documento di prassi  si afferma come

    -  “il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura

    - e che “nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata”.

     

     

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