Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 29885 quinta sez. penale
La conservazione nei conti di un credito inesigibile rappresenta un episodio di falso in bilancio.
Di portata tale da aggravare il dissesto e condurre alla responsabilità per bancarotta.
Nel caso esaminato dalla Corte la conservazione, nel bilancio della società poi fallita, di un credito in realtà inesigibile da diversi anni senza operare la svalutazione obbligatoria nella misura necessaria, aveva permesso all’impresa di proseguire l’attività senza prendere atto che il patrimonio netto era diventato negativo e che quindi era necessario provvedere alla ricapitalizzazione oppure alla liquidazione.
La conclusione, allora, è che la condotta trova una corretta qualificazione nella disciplina dell’articolo 223, comma secondo n. 1, della Legge fallimentare, disposizione che punisce chiunque provoca o contribuisce a provocare il dissesto della società.
Dissesto da intendere come squilibrio econcomico che conduce la società al fallimento e responsabilità che può coinvolgere anche chi contribuisce a causarne anche solo una parte, visto che il dissesto non costituisce un dato granitico e può essere reso più grave.