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Locazioni brevi: regime fiscale

  • di Luigi Mondardini

    Ai contratti di locazione breve è applicabile la cedolare secca ( 21%).

    Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario.
    Il proprietario pertanto potrà in alterativa: optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro; applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.
     
    Inoltre con la  nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione  e ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario.
     
    E’ posto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche on line, ossia che mettono contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare), di  comunicare i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato. 
     
    Con provvedimento del 12.07.2017 è stato quindi ha specificato quali dati devono essere comunicati, vale a dire: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo; indirizzo dell'immobile.
     
    Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in modo aggregato.
     
    I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati del contratto.
     
    In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro .
     
    Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).
     
    Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare una ritenuta d'acconto del 21% all'atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario. 
     
    Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d'imposta, in caso contrario si considererà a titolo d'acconto.
     
    Pertanto:
     
    - l'obbligo di comunicazione dei dati  scatta semplicemente nel momento in cui il contratto è concluso tramite l'intermediario;
    - l'obbligo di effettuare la ritenuta richiede invece che l'intermediario incassi il canone o intervenga nel pagamento. Nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l'obbligo di ritenuta non sorge in capo all'intermediario.
     
    La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo "1919", istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017.
    L'intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta. 
    Gli  intermediari che operano la ritenuta assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati  tramite la certificazione unica.
     

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