Il DL.50/2017 si occupa delle locazioni turistiche.
Sono stati istituiti con la risoluzione 88/E/2017 i codici tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
Il tema delle “locazioni turistiche” riapre la questione dei servizi aggiuntivi forniti agli utilizzatori degli immobili.
In passato l’Agenzia delle Entrate con la R.M. 9/1916 del 31 dicembre 1986 riteneva si avesse attività d’impresa nel caso di affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, tipo consegna e cambio della biancheria e il riassetto del locale, anche in mancanza di organizzazione.
Il tema dei servizi aggiuntivi viene ora riproposto dal decreto 50/2017, là dove le locazioni brevi includono i contratti di locazione “che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”.
Pertanto le due forme di servizi aggiuntivi non consentono ora di riqualificare in attività d’impresa una locazione gestita in forma non organizzata.
In definitiva:
- in precedenza affittare un appartamento con biancheria conduceva o ad una attività d’impresa o a reddito commerciale occasionale;
- ora i canoni provenienti da tale contratto saranno imputati nei redditi fondiari.
Caso diverso se la locazione è accompagnata da altri servizi aggiuntivi (quali servizio di trasporto o organizzazioni di escursioni…….) ; in tal caso i canoni non possono essere tassati con le regole fondiarie, ma tali proventi divengono commerciali, in quanto tale attività (locazione con servizi) svolta in maniera stabile e continuativa, innescala disciplina del reddito d’impresa.
Si è in ogni caso in attesa di avere indicazioni più precise mediante l’emanazione di un provvedimento specifico.