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Locazioni brevi: certificazione unica

  • di Luigi Mondardini

    Adempimento per coloro che svolgono intermediazione immobiliare.

    I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici (ad esempio Airbnb e Booking), qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a locazioni brevi  o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, e provvedono al versamento della  ritenuta con il modello F24  con il codice tributo 1919:
     
    Tali soggetti devono rilasciare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998 e provvedere all’invio telematico della Certificazione all’Amministrazione finanziaria entro il 07.03.2018.
     
    Per la gestione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, la Certificazione Unica 2018 diventa ancora più corposa, dato che è stata inserita la nuova “Certificazione Redditi – Locazioni Brevi” ossia, un prospetto con l’indicazione dei dati relativi al contratto e alle ritenute effettuate.
     
    In fase di compilazione della parte della Certificazione Unica dedicata alle locazioni brevi, è necessario tenere conto della natura del reddito prodotto e della tassazione relativa, ossia  reddito fondiario nel caso di locazioni brevi effettuate dal proprietario dell’immobile , reddito  diverso nel caso di sublocazioni o locazioni brevi effettuate dal comodatario.
     
    Di conseguenza, in presenza di redditi fondiari, e di locazione a cavallo d’anno, è necessario scomporre tra l’anno 2017 e 2018 il corrispettivo percepito nel 2017 e la relativa ritenuta.
     

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