Scade oggi 2 ottobre il termine inderogabile previsto dal D.L 50/2017.
Tra le questioni da chiarire la tematica del cosiddetto “errore scusabile”.
In particolare la procedura di definizione in scadenza non prevede, come nei casi precedenti, che laddove il contribuente abbia versato una somma inferiore a quella dovuta comunque conseguiva il perfezionamento della definizione della lite mediante il pagamento della differenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
La norma rinvia peraltro all’istituto del lieve inadempimento.
In particolare l’art. 15 ter del DPR 602/73 disciplina appunto il cosiddetto errore scusabile espressamente, stabilendo:
“E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: ) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.”
Pertanto si può ritenere che:
- in caso di lieve inadempimento conseguente al tardivo pagamento (ma non oltre 7 giorni) della prima o unica rata della definizione agevolata ;
- ovvero a seguito di un pagamento di ammontare inferiore al dovuto (nella misura massima del 3% e nei limiti comunque di 10.000 €) la definizione si perfezioni comunque.
In ogni caso , in mancanza di esplicita previsione normativa, in termini prudenziali, è consigliabile prestare la massima attenzione al calcolo delle somme dovute ai fini della definizione e rispettare la scadenza di oggi.