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Liquidazioni periodiche: trasmissione in ritardo

  • di Luigi Mondardini

    Il termine, già prorogato, era fissato al 12 giugno 2017.

    Pertanto per il primo trimestre 2017 il termine risulta essere già scaduto. 
     
    A partire dalla comunicazione del secondo trimestre le scadenze saranno le seguenti: 18 settembre (il 16 è sabato) per il secondo trimestre; 30 novembre per il terzo trimestre; 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.
     
    In caso di mancato invio  della comunicazione o di trasmissione di comunicazioni  incomplete, errate o inesatte, è possibile procedere ad un successivo invio.
     
    Si tratta di una comunicazione, anche sostitutiva della precedente.
     
    Decorso il termine, sono previste sanzioni , modulate differentemente  a seconda che il soggetto passivo effettui l’adempimento:
     
    - entro il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (sanzione da 250 a 1.000 euro); 
    - ovvero successivamente al 16° giorno (sanzione da 500 a 2.000 euro).
     
    Pertanto si applica la sanzione inferiore se la regolarizzazione avviene sino al 27 giugno 2017. 
    Per le regolarizzazioni effettuate a decorrere dal 28 giugno 2017, si applica la sanzione piena.
     
    Avvalendosi del ravvedimento operoso si potranno applicare le seguenti riduzioni:
     
    - per le comunicazioni omesse e trasmesse entro il 27 giugno 2017, la sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro); 
    - per le comunicazioni trasmesse dal 28 giugno all’11 settembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 10 settembre che è domenica), la sanzione è pari a 55,56 euro (1/9 di 500 euro);
    - per le comunicazioni trasmesse entro il 12 giugno 2018 (un anno dal termine per l’adempimento), la sanzione è pari a 62,50 euro(1/8 di 500 euro).
    - Per le violazioni regolarizzate entro due anni dall’omissione, la sanzione è di 71,43 euro (1/7 di 500 euro); 
    - per le violazioni regolarizzate oltre il termine di due anni, la sanzione è di 83,33 euro (1/6 di 500 euro); 
    - per le regolarizzazioni successive alla constatazione della violazione, la sanzione è pari a 100 euro (1/5 di 500 euro). 
     

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