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Liquidazioni Periodiche: oggi 28/2 la scadenza

  • di Luigi Mondardini

    Trasmissione telematica delle liquidazioni IVA IV trim. 2017.

    L’ omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000.
     
    Tuttavia in caso di ritardo o di necessità di  rinviare la comunicazione , vi sono diverse possibilità di sanare l’omissione  o di rettificare il precedente  invio con dati errati.
     
    La sanzione è poi  ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la corretta trasmissione dei dati.
     
    Pertanto:
     
    - considerando che il minimo è 500 euro, nel caso di invio  o di secondo invio ( per correggere quello precedente)  nei 15 giorni, il minimo scende al 50%, ovvero a euro 250. 
     
    - Avvalendosi del ravvedimento, occorrerà  spedire la comunicazione  omessa o corretta entro 15 gg, e poi versare la sanzione, il cui importo sarà variabile in base alla data nella quale tale sanzione viene effettivamente versata. 
     
    - In particolare: se il versamento viene effettuato  entro il 29 maggio 2018, la sanzione viene  ridotta ad 1/9, euro 27,78.
     
    - Se il versamento è effettuato  entro il 30/04/2019, termine della dichiarazione Modello IVA 2019 , riduzione ad 1/8 euro 31,2; se il versamento avviene entro il 30/04/2020, termine della dichiarazione Modello IVA 2020  riduzione ad 1/7, euro 35,71.
     
    Il codice tributo da utilizzarsi per il versamento, con ravvedimento, delle sanzioni sopra elencate è il seguente: 8911  - “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'Irap e all'Iva”.
     
    La correzione della comunicazione  può  essere effettuata e anche  direttamente nella dichiarazione IVA, compilando il quadro VH. 
     
    Infatti presentando il dichiarativo IVA 2018 con esposizione dei dati della LIPE corretta del quarto trimestre entro il 15 marzo 2018, è possibile avvalersi dei medesimi termini ridotti. 
     
    Nel caso in cui invece la comunicazione sia  trasmessa oltre i 15 giorni cioè a partire dal 16 marzo, le sanzioni ridotte con il ravvedimento sono calcolate sulla sanzione minima di 500 euro; in particolare:
     
    -  55,56 Euro ( versamento entro il 29 maggio 2018) , 62,50 ( versamento entro il 30/04/2019),  71,43 Euro ( versamento entro il 30/04/2020)
     
    Se poi si decidesse di  non ripresentare  la  comunicazione  errata  o  omessa, indicando i dati corretti nel quadro VH, del Modello IVA 2018 da trasmettersi entro il 30 aprile 2018, basterà versare la sanzione base di euro 500,00 ridotta ad 1/8, ovvero euro 62,50.
     
     
    Infine, se l’errore non viene sanato nemmeno nel quadro VH entro il 30 aprile 2018, si potrà evitare la sanzione piena (da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro ) solo presentando una dichiarazione IVA integrativa per esporre i dati corretti. 
     
    Il ravvedimento in tal caso dovrà riguardare sia la liquidazione periodica , ma anche la presentazione di una dichiarazione IVA non corretta entro i termini.
     
     
     
     
     

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