Con l’istituto del lieve inadempimento possibile la definizione dell’avviso bonario.
Il lieve inadempimento può riguardare la tempestività del versamento oppure l’entità del versamento stesso.
Il D.Lgs. 159/2015 nel caso di avvisi bonari ha:
- Innalzato da 6 ad 8 il numero massimo di rate trimestrali di cui può beneficiare il contribuente se le somme dovute sono inferiori o uguali a 50 mila euro;
- resta invece invariata la dilazione massima, ossia 16 rate per le somme a debito maggiori della soglia sopra indicata.
Si è in presenza di un “lieve inadempimento” in relazione al:
- ritardo nel versamento: quando lo stesso, con riferimento alla prima rata o all’unico versamento previsto dall’atto definitorio o dalla “comunicazione degli esiti” , è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Per la rate diverse dalla prima si ha lieve inadempimento qualora il versamento è effettuato entro il termine di pagamento della rata con scadenza nel mese successivo.
- Entità del pagamento: si perfeziona il lieve inadempimento quando 1° rata viene pagata in misura carente, per una frazione non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a € 10.000; stesse condizioni sono previste per le rate successive alla prima.
Il lieve inadempimento è una violazione sanzionabile.
Il contribuente che versa in ritardo o in misura carente gli importi dovuti, seppur si configura un lieve inadempimento è comunque soggetto a sanzione ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 241/1997; l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Il contribuente può ovviare all’iscrizione a ruolo in relazione al lieve inadempimento , tramite il ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione;- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale;- entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.
Gli interessi legali sono calcolati in base ai giorni di ritardo.