L’agevolazione «prima casa» sarà concedibile anche in presenza di una casa acquistata con l’agevolazione.
Occorrerà che entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, la casa precedentemente posseduta venga ceduta a qualsiasi titolo e quindi sia con compravendita sia con donazione.
Attualmente è impedito l’acquisto della prima casa a coloro che hanno già la proprietà di un’abitazione acquistata con l’agevolazione «prima casa» in qualunque parte del territorio nazionale essa sia ubicata.
Resterà fermo comunque anche nel 2016 che, la «prima casa» non dovrà essere accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; inoltre l’acquirente dovrà essere residente o lavorare nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato (o andarvi a risiedere entro 18 mesi dalla data del rogito d’acquisto).
Al momento peraltro restano alcune incertezze:
- la nuova norma parla dell’acquisto che verrà effettuato dall’acquirente il quale abbia già la proprietà di una casa acquistata con l’agevolazione; ma nulla viene detto sul fatto che ulteriore fattore che impedisce di usufruire dell’agevolazione «prima casa» è anche la proprietà di una casa nel medesimo Comune, anche se non acquistata con l’agevolazione «prima casa».
- Altra questione riguarda il credito d’imposta per il riacquisto, che spetta a chi vende una prima casa ed entro un anno riacquista un’altra «prima casa». Per la maturazione di questo credito d’imposta occorre dunque porre in essere la sequenza «vendita/acquisto entro un anno».
La nuova normativa contenuta nella legge di Stabilità 2016 permette , ai fini dell’agevolazione «prima casa», la vendita posteriore al nuovo acquisto; in tal modo non si realizza la sequenza (vendita/acquisto) che costituisce il presupposto per maturare il credito d’imposta.