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Legge di bilancio 2021

  • di Luigi Mondardini

    Detrazioni e bonus tra conferme e novità.

    Prevista la conferma delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, i c.d. “bonus facciate” e  “bonus verde” .

    Il “bonus mobili”  viene potenziato con l’aumento a € 16.000 della spesa agevolabile.

    Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.  La spesa massima agevolabile ,pari a € 10.000 fino al 2020,  è stata innalzata a € 16.000.

    È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

    In particolare il nuovo beneficio spetta per:

    - la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; -

    - la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

    Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

    Alla nuova detrazione del 110% sono apportate molteplici modifiche che comportano un ampliamento del relativo ambito di applicazione.

    In particolare sono ora ammesse alla detrazione le spese sostenute fino al 30.6.2022 con detrazione da ripartire in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

    Se al 30.6.2022 i lavori sono effettuati per almeno il 60%, il termine è differito al 31.12.2022.

    Tale ulteriore differimento riguarda soltanto i condomini e le persone fisiche per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche.

    Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:

    • impianto per l’approvvigionamento idrico;
    • impianto per il gas;
    • impianto per l’energia elettrica;
    • impianto di climatizzazione invernale;

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