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Legge di bilancio 2019

  • di Luigi Mondardini

    Sintesi parte prima

    Per il “pacchetto casa”, accanto alle ormai “tradizionali” detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, si segnalano la proroga dell’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e del bonus verde.
     

    Il canone tv viene confermato a 90 euro, mentre il regime forfettario viene esteso a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a 65mila euro.

    Largo anche alla nuova imposta sostitutiva su lezioni private e ripetizioni e all’imposta sui servizi digitali che sostituisce la web tax prevista dalla legge di bilancio dell’anno scorso.

    Viene potenziato lo sport bonus, mentre sono abrogate Ace e Iri.
     
    Nella tabella che segue sono elencate  le principali  disposizioni di carattere tributario.
     

    Comma

    Argomento

    2

    Clausola di salvaguardia Iva
    Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi

    3

    Aliquota Iva dispositivi medici
    I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l’aliquota Iva del 10%

    4

    Iva agevolata prodotti di panetteria
    L’aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune)

    5 e 6

    Accise carburanti
    Bloccato l’aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020

    7 e 8

    Fiscalità delle imprese immobiliari
    Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

    da 9
    a 11

    Estensione del regime forfetario
    I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata)

    12

    Deducibilità Imu immobili strumentali
    Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali

    da 13
    a 16

    Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni 
    Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria

    da 17
    a 22

    Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti 
    Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%

    da 23
    a 26

    Riporto delle perdite per i soggetti Irpef
    La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, viene modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires

    27

    Detrazione mantenimento cani guida 
    Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021)

    da 28
    a 34

    Tassazione agevolata utili reinvestiti 
    A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali)

    da 35
    a 50

    Imposta servizi digitali 
    Viene istituita l’imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro. È abrogata l’imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019

    51 e 52

    Ires enti non a scopo di lucro e Iacp
    Abrogata la riduzione alla metà dell’Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). Il calcolo dell’acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina

    53 e 54

    Fatturazione elettronica e operatori sanitari
    Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse all’Sts possono essere utilizzate solo dalle Pa per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva

     

     

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