Introdotto l’obbligo (dal 1 gennaio 2019) per le operazioni soggette ad IVA.
Finora l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico strutturato (XML) era stato previsto soltanto per le operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni .
Tramite la fattura elettronica, avendo accesso ai dati della generalità delle fatture emesse per operazioni tra soggetti stabiliti o identificati in Italia, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare con più efficacia il corretto assolvimento dell’IVA da parte dei soggetti passivi e fornire, in alcuni casi, i dati precompilati per l’adempimento degli obblighi dichiarativi, di liquidazione e versamento dell’IVA.
I nuovi obblighi di emissione della fattura in formato elettronico consentiranno, oltretutto, dal 1° gennaio 2019, l’immediata possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per i cessionari o committenti.
Verrà meno il “disallineamento” tra momento di emissione della fattura da parte del fornitore e di ricezione da parte dell’acquirente.
La fattura elettronica infatti si considera emessa e ricevuta contestualmente, nel momento in cui è trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (per le operazioni “B2B”) e permette la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, con riferimento all’anno nel quale il documento viene (trasmesso e) ricevuto.
Dunque dal 2019 l’obbligo l’emissione della fattura elettronica riguarderà il complesso delle operazioni soggette ad IVA effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
I nuovi obblighi riguarderanno :
- le cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti passivi (c.d. operazioni B2B, “business to business”)
- ma anche le cessioni e prestazioni nei confronti dei “consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).
Nei confronti di soggetti passivi ( operazioni B2B) le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della “FatturaPA”.
Verso i consumatori finali (B2C) le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente, bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’ l’obbligo di fatturazione elettronica deve intendersi riferito anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che operano al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, ossia in veste di privati consumatori.
Tale interpretazione è stata confermata da una ulteriore modifica al Ddl. di bilancio, con cui è stato specificato che le fatture emesse nei confronti di consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto IVA che emette la fattura consegnerà (o trasmetterà) all’acquirente soltanto una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la facoltà del consumatore di rinunciare a quest’ultima. In tal modo, si evita di imporre ai “privati” l’onere di dotarsi di strumenti idonei a ricevere fatture elettroniche.
L’obbligo si applica alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 e, in via anticipata, dal 1° luglio 2018, alle cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.
Sono previste alcune ipotesi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
- per le cessioni effettuate nell’ambito del commercio al minuto, la fattura (elettronica) dovrà essere emessa soltanto qualora richiesta dall’acquirente non oltre l’effettuazione dell’operazione.
- Inoltre per le operazioni B2B si prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti “minori”, ossia per i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ovvero del regime forfetario.